La Legge di Bilancio 2025, (L. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiate ed entrata in vigore con decorrenza 1 Gennaio 2025, ha stabilito diverse novità in materia di scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni da lavoro dipendente.
In primo luogo ha reso strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF già in vigore anche per il 2024 come segue:
- aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
Inoltre, modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva in via strutturale a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.
La Legge di Bilancio 2025 interviene ancora una volta sul trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del DL 3/2020, ossia la somma pari ad euro 1.200, che non concorre alla formazione del reddito e che viene riconosciuta qualora l’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente è superiore all’importo della detrazione da lavoro dipendente spettante. La modifica introdotta riguarda la riduzione di euro 75 della detrazione. Rammentiamo che il trattamento integrativo è pari (ed è rimasto invariato) ad euro 1.200 e, fermo quanto sopra, è riconosciuto se il reddito complessivo è inferiore a 15.000 euro o se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma inferiore a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni IRPEF sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tema di taglio del cuneo fiscale, inoltre, è riconosciuta in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta, i quali, in sede di conguaglio, verificheranno la spettanza della stessa recuperando il credito maturato per l’erogazione di tale somma, tramite l’istituto della compensazione.
Diversamente, viene riconosciuta in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Data rilascio 3.1.2025