Con DPCM 9.3.2020, dal 10.3.2020 e fino al 3.4.2020 sono estese a tutto il territorio nazionale le restrizioni contenute nel DPCM 8.3.2020.
Per quanto attiene la materia lavoristica:
- Per i soggetti non affetti da COVID-19, non soggetti a restrizioni sanitarie conseguenti (quarantena domiciliare, etc) e senza stati febbrili oltre 37,5° C., sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro.
A questo proposito, non è richiesto che il motivo di lavoro sia urgente e/o indifferibile ma semplicemente comprovabile. A tal proposito, infatti, nell’ambito dei controlli che vengono effettuati dalle autorità pubbliche, ai soggetti verificati viene chiesto di comprovare il motivo di lavoro alla base dello spostamento ed a tal riguardo è utilizzabile l’autocertificazione. Dichiarazioni false sono perseguibili a norma di legge;
- In orario diurno e fino alle ore 18.00 i pubblici esercizi (bar e ristoranti) posso operare purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Oltre tale orario devono rimanere chiusi;
- Ove possibile il datore di lavoro deve favorire:
- che la prestazione di lavoro venga svolta da remoto. A tal proposito è stata istituita una procedura semplificata che ha validità fino al 30.7.2020;
- la fruizione di ferie e congedi per giustificare le assenze dal posto di lavoro
Al momento registriamo la necessità di chiarimenti in merito a quanto sopra esposto ed alle conseguenze relative alle contrazioni che talune imprese in particolare stanno subendo. A tal riguardo, gli strumenti ordinari attualmente a disposizione per fronteggiare l’emergenza e la sua rapidità di evoluzione (ammortizzatori sociali tradizionali e cause di licenziamento) non sono idonei a sostenere la contingenza. Pur non di meno per coloro i quali avessero tali necessità lo Studio è a disposizione per fornire ogni delucidazione utile. Tuttavia, corre l’obbligo di informare che nelle prossime ore è atteso il frutto di un congiunto lavoro parlamentare tra tutte le forze politiche presenti in parlamento al fine di emanare in tempi stretti un provvedimento normativo a sostegno dell’economia nazionale (ad es. cassa integrazione in deroga). Riteniamo che tale strumento avrà decorrenza retroattiva.
Con riserva di ulteriori approfondimenti.
Data rilascio: 10.3.2020