A seguito della rapida diffusione del Covid-19 in Italia, con riserva di successiva e più approfondita analisi, di seguito rimettiamo alcune prime indicazioni legate alle problematiche relative alla gestione dei rapporti di lavoro.
Già con la Circolare 3 febbraio 2020 il Ministero della Salute aveva diffuso le linee guida cui fare riferimento per il contrasto alla diffusione del virus.
Ieri è stato prontamente pubblicato in G.U. il D.L. n. 6 il quale ha disposto le prime misure obbligatorie per tutti atte a contrastare il diffondersi del virus. Tra le misure che impattano maggiormente nell’attività lavorativa vi è sicuramente la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciali, nonché, la c.d. quarantena per i comuni interessati da casi di contagio acclarato. In merito a tali situazioni si pone quindi il tema di come l’ufficio del personale debba gestire le relative e conseguenti attività.
In merito a ciò, è di tutta evidenza che per quanto attiene i rapporti di lavoro ed i relativi obblighi in capo al datore di lavoro, è doveroso un adeguamento del DVR ed un coinvolgimento del medico competente (D.Lgs. 81/2008).
Quanto alla gestione delle contingenze:
- il lavoratore che manifesta sintomatologia influenzale (tale è quella iniziale da Covid-19), così come quello asintomatico risultato positivo al tampone da Covid-19, possono fare ricorso tramite i canali ordinari a periodi di malattia. Tale istituto garantisce la conservazione del rapporto di lavoro oltre al sostegno economico al lavoratore;
- il lavoratore asintomatico e/o negativo al tampone da Covid-19, impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro in quanto proveniente da comune oggetto di quarantena:
- può chiedere al proprio datore di lavoro il godimento di periodi di ferie e/o permessi. Tali istituti garantiscono oltre alla conservazione del posto di lavoro anche la relativa remunerazione delle giornate non lavorate;
- deve quantomeno comunicare in modo tempestivo al proprio datore di lavoro l’impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del provvedimento di restrizione amministrativa (c.d. quarantena). In tali circostanze, il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro per il termine di durata del provvedimento restrittivo ma non ha diritto alla relativa remunerazione per le giornate non lavorate;
- l’ azienda che opera nei comuni oggetto di quarantena e/o per la cui attività d’impresa è prevista la chiusura momentanea, così come l’ azienda impossibilitata in toto o in parte a svolgere la propria attività a causa dell’importante assenza di maestranze a loro vota impossibilitate a raggiungere il posto di lavoro, nei casi consentiti dalla legge, può valutare la richiesta di periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria o altri fondi similari a sostegno del reddito.
Con riferimento alle prime due ipotesi, motivi di mero buon senso suggeriscono di ponderare con la massima prudenza l’avvio di accertamenti disciplinari nei riguardi di lavoratori che non dovessero essere prontamente tempestivi nelle comunicazioni verso il datore di lavoro.
Con riserva di successivi e più puntuali approfondimenti, tanto si doveva.
Data rilascio: 24.2.2020