L’INAIL ha pubblicato le istruzioni operative del 13 gennaio 2020, con le quali ha fornito le istruzioni relative all’Autoliquidazione 2019/2020 con particolare riferimento alle riduzioni contributive. Inoltre, riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Fermo restando il termine del 17 febbraio 2020 per il versamento del premio di autoliquidazione in un’unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 è il 2 marzo 2020.
Il premio può essere pagato, anziché in un’unica soluzione entro il 17 febbraio 2020, in quattro rate, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Nell’ipotesi di rateazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, che vengono calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente, pari allo 0,93%.
Di seguito si riepiloga lo scadenzario per l’Autoliquidazione INAIL 2019/2020, approvato dall’Istituto:
1. Entro il 17 febbraio 2020: pagamento della prima rata;
2. Entro il 18 maggio 2020: pagamento della seconda rata;
3. Entro il 20 agosto 2020: pagamento della terza rata;
4. Entro il 16 novembre 2020: pagamento della quarta ed ultima rata.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (per esempio per riduzione o cessazione attività prevista nel 2020) devono inviare all’INAIL entro il 17 febbraio 2020 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni che presumono di erogare nel 2020. Tale importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni corrisposte nel 2019.
Data rilascio: 20.1.2020