L’INPS ha emanato la circolare n. 49 del 5 Aprile 2019, contenente le istruzioni in merito agli effetti della sentenza n. 232 del 7 Dicembre 2018, con cui la corte Costituzionale si è pronunciata sulla concessione del congedo straordinario ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda (ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001).
La suddetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente si instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.
Alla luce di quanto chiarito dalla Corte e ribadito nella circolare dell’INPS, il figlio che al momento della presentazione della domanda non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001.
Tale soggetto potrà fruire del beneficio, solo nel caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a chiedere il beneficio, secondo il seguente ordine di priorità:
- il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre (anche adottivi o affidatari) della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, con la premessa che tale convivenza si instauri successivamente.
Data rilascio: 15.4.2019