Con Ordinanza del 21 Novembre 2018, il Tribunale di Genova ha applicato i principi sull’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, fissati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 194/2018 (trattata con la news del 12.9.2018).
Nello specifico, il Tribunale di Genova riconoscendo l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice assunta con le tutele crescenti, in un’azienda con un organico dimensionato sotto le 16 unità, ha fissato l’entità dell’indennità risarcitoria nella misura massima di sei mensilità, calcolate sull’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Ha altresì motivato tale ordinanza, adducendo le giustificazioni della Corte Costituzionale che, con sentenza dell’8.11.2018 n. 194/2018, ha dichiarato illegittima la disposizione che vedeva parametrare l’indennità di risarcimento alla sola anzianità di servizio (art. 9 D. Lgs. 23/2015), poiché in tal modo non viene garantito un risarcimento adeguato al danno effettivamente subito dal lavoratore ingiustificatamente licenziato ed ha pertanto rimesso al giudice la determinazione del ristoro spettante, tenendo conto non solo dell’anzianità, ma anche di altri criteri dettati dall’art. 8 della L. 604/66 e dall’art. 18, quinto comma della L. 300/1970:
“numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti.”
Infatti il Tribunale di Genova ha motivato la suddetta decisione in ragione delle elevate competenze professionali e delle gravi violazioni di natura contrattuale che hanno portato al licenziamento, sostenendo che le condizioni ed il comportamento tenuto dalle parti costituiscono elementi essenziali nella quantificazione del risarcimento.
Data rilascio: 11.2.2019