L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla c.d. Riforma Fornero, ha superato il vaglio della legittimità costituzionale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86, depositata il 23 Aprile 2018.
Con la prima sentenza dopo le riforme Fornero e Jobs Act, la Corte ha infatti riconosciuto la natura risarcitoria (e non retributiva) dell’indennità dovuta al lavoratore, dall’azienda che si rifiuti di eseguire l’ordine provvisorio di reintegrazione in servizio del dipendente.
Nello specifico, il comma 4 dell’art. 18, a proposito della nullità del licenziamento, stabilisce che qualora non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, “il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro” nonché al pagamento di “un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione”, per un periodo compreso tra il giorno del licenziamento ed il giorno dell’effettiva reintegrazione, per un massimo di 12 mensilità.
In relazione alla natura dell’indennità di cui si fa menzione nel suddetto comma, la Corte ha spiegato che l’inadempimento del datore di lavoro configura “un illecito istantaneo ad effetti permanenti”, da cui deriva un’obbligazione risarcitoria del danno da parte del datore di lavoro, nei confronti del dipendente non reintegrato. In particolare l’indennità è collegata ad una “condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente”, pertanto la natura dell’indennità è risarcitoria e non retributiva; ciò comporta che essa deve essere restituita dal lavoratore, qualora l’ordine di reintegrazione venga riformato.
La Corte, però, ha aggiunto che “scommettere” sulla riforma dell’ordine di reintegrazione, senza eseguirlo, può essere fonte di risarcimento dei danni per l’azienda. Il lavoratore, infatti, può mettere in mora il datore di lavoro che si rifiuti di adempiere l’ordine di riassunzione provvisoriamente esecutivo. La messa in mora, nello speciale contesto della disciplina di favore del lavoratore, gli consentirà di chiedere all’azienda, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per il mancato reintegro, da quando è stato emesso l’ordine provvisoriamente esecutivo a quando è stato riformato.
Data rilascio: 27.4.2018