Con la Legge di stabilità 2018, prosegue l’incentivazione del Legislatore verso gli strumenti atti a ridurre l’imponente cuneo fiscale italiano sui redditi di lavoro dipendente. Quest’anno è stata introdotta una nuova modifica al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la quale prevede la non imponibilità fiscale (e dunque anche contributiva vista l’armonizzazione delle basi imponibili) degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, pagati o rimborsati dal datore di lavoro in favore di propri dipendenti (tutti o anche semplicemente categorie omogenee di essi).
Il TUIR, all’articolo 51 tratta la determinazione del reddito da lavoro dipendente e prevede che qualsiasi somma percepita nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazione liberale, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce per il lavoratore reddito da lavoro dipendente e pertanto deve essere tassata con l’Irpef (e dunque anche soggetta a contribuzione). La stessa normativa al comma 2 dell’art. 51 elenca però una serie di casi in cui beni e/o servizi resi al dipendente sono esentasse e dunque “non concorrono a formare reddito”; ad essi la Legge di Bilancio 2018 (art. 1/013 comma 28) aggiunge “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente”.
Tale modifica consente quindi al datore di lavoro di pagare o rimborsare ai dipendenti, o a categorie di essi, le spese per il trasporto pubblico, il tutto con una doppia agevolazione fiscale: le somme sono esentasse per il lavoratore ed interamente deducibili dal reddito del datore di lavoro/committente, che può dunque farle rientrare tra i costi sostenuti nell’esercizio della propria attività.
Per poter ritenere i suddetti acquisti o rimborsi esentasse per il lavoratore ed interamente deducibili per il datore di lavoro, l’erogazione del rimborso o il pagamento dell’abbonamento al trasporto pubblico da parte del committente deve essere indirizzato alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e deve essere la diretta conseguenza di accordi individuali o regolamento aziendale o accordo sindacale aventi obbligo negoziale.
Data rilascio: 2.2.2018