Con sentenza della Cass. sez. lav., 1 aprile 2016, n. 6373 viene nuovamente ribadito che in tema di esclusione del socio di cooperativa deliberata dall’organo preposto:
La deliberazione di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ex art. 2533 c.c. e art. 5 legge n.142 del 2001 è soggetta all’onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento. Essa ha un contenuto minimo necessario costituito dalla indicazione delle ragioni dell’esclusione e produce effetti dal momento della comunicazione; in mancanza della quale è tamquam non esset. Non costituisce comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento.
Data rilascio: 25.5.2016