L’art. 3, comma 6 del D.L. n. 8/2016, che modifica l’art. 2 del D.L. n. 463/1983, stabilisce la depenalizzazione retroattiva del mancato versamento dei contributi trattenuti dal datore di lavoro nei casi di importi inferiori ai 10.000 euro.
La lettera circolare n. 9099/2016 del Ministero del lavoro ha chiarito che per la valutazione dell’illecito penale occorre far riferimento al periodo compreso tra il 16 gennaio e il 16 dicembre di ciascun anno, in quanto i versamenti contributivi del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo.
Data rilascio: 25.5.2016