Con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015 l’INPS comunica ai datori di lavoro le istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato disposto dall’art. 1, commi 118 e ss. L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015). In primis l’Istituto riferisce che i datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto devono inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero in questione, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”. In conseguenza di ciò, è previsto che la sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. Da notare che il controllo relativo alla legittima fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.
Data rilascio: 17.2.2015