A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), diviene operativo, dal 1° gennaio 2015, il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (comma 118).
Di seguito i punti di maggiore interesse:
· L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati (eccetto datori di lavoro domestici);
· Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 con esclusione dei contratti di apprendistato;
· L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
· L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua, esclusi i premi dovuti all’Inail, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
· L’esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
· L’esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
· L’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità (si considerano anche le società controllate o collegate).
Si ricorda, infine, che il beneficio contributivo, contenuto nell’art. 8, co. 9, della Legge n. 407/1990, è soppresso con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Data rilascio: 28.1.2015