Dal 1° Luglio 2021, le aziende del settore industriale che utilizzeranno la nuova cassa integrazione prevista dal Decreto Sostegni Bis, come alternativa al licenziamento, non potranno più rinnovare o prorogare nella stessa unità produttiva i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Infatti non sarà più possibile utilizzare la Cassa emergenziale Covid-19, per la quale erano in vigore le deroghe ai divieti di utilizzo dei contratti a termine.
Infatti il comma 1 ed il comma 3 dell’articolo 40 del Decreto Sostegni Bis, consentono al datore di lavoro del settore industriale l’utilizzo della cassa integrazione tradizionale (con alcuni correttivi) e non più della cassa emergenziale Covid-19. Per l’integrazione salariale tradizionale, gli artt. 21 e 32 del D.lgs 81/2015, stabiliscono il divieto di utilizzare contratti a termine, anche in somministrazione, “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dlel’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”. L’art. 19 bis del DL 18/2020 stabilito delle deroghe a tale divieto, tuttavia ad oggi, anche se l’emergenza epidemiologica non è ancora stata superata, l’utilizzo di cassa integrazione non più formalmente “emergenziale” non permetterà più alle aziende industriali di beneficiare di suddette deroghe.
Data rilascio: 1.6.2021