L’Inps, con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, ha chiarito che, ai fini dell’erogazione da parte del datore di lavoro della indennità una tantum pari a 150 euro nel corrente mese di novembre prevista dall’articolo 18 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, il limite retributivo si considera al netto della erogazione di eventuali ratei di tredicesima.
Nel merito si ricorda che l’indennità in commento, pari ad euro 150, dovrà essere erogata nel mese di novembre 2022 da tutti i datori pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ai lavoratori dipendenti anche somministrati, esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto legge (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti). Tali lavoratori devono essere in forza nel mese di novembre 2022 e sono inclusi anche gli stagionali. Il limite retributivo relativo alla competenza del mese di novembre 2022, inteso come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, anche nelle ipotesi in cui nel mese di novembre vi sia copertura figurativa parziale, è pari ad euro 1.538 euro non comprensivo dunque della eventuale tredicesima erogata. Ne segue che, facendo riferimento ad esempio ad una retribuzione di euro 20.000 annua, erogata in 12 mensilità, comprensiva dei ratei di tredicesima, il limite sale ad euro 20.000/12 = 1.666. Inoltre, per espressa previsione normativa (articolo 18 co. 2), l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi “che diano luogo a copertura figurativa integrale” da parte dell’INPS (ad esempio cassa integrazione a zero ore o congedi). In tal caso il rispetto del limite degli euro 1.538 (ovvero 1.666 se comprensivo dei ratei di tredicesima) deve essere valutato in relazione alla retribuzione teorica del mese. Da ultimo si rammenta anche che il comma 3 dell’articolo 18 prevede espressamente l’erogazione del bonus una sola volta, anche nel caso di più rapporti di lavoro. Pertanto l’indennità sarà erogata dal solo datore di lavoro al quale il lavoratore presenterà la dichiarazione prevista dal comma 1 dell’articolo 18.
Data rilascio: 23.11.2022