Con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, l’Inps ha pubblicato le istruzioni operative in merito alla gestione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 e incrementato, per i periodi paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 dal Decreto Lavoro 2023.
La Legge di Bilancio 2023 aveva previsto per il 2023, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, nella misura di 2 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tale esonero è altresì maggiorato di un ulteriore punto percentuale e dunque pari a 3 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.
In aggiunta a quanto sopra, il Decreto Lavoro 2023, all’articolo 39, comma 1, ha previsto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 suddetto esonero sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Di conseguenza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero sarà riconosciuto senza effetti sul rateo della tredicesima:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
Per previsione normativa, in riferimento alla tredicesima mensilità, sia che essa venga erogata mensilmente, sia che essa venga erogata in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2023, non trova applicazione l’incremento dell’esonero previsto dal Decreto Lavoro, ma solo l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
Diversamente, con riferimento alla quattordicesima mensilità, per cui non è stabilita espressamente alcuna previsione, si ritiene che la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Data rilascio: 31.5.2023