Nella seduta del 16 ottobre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento Programmatico di Bilancio e l’impianto della Legge di Bilancio 2024.
Di seguito le prime indiscrezioni in merito ai principali provvedimenti previsti per il 2024 in materia di lavoro:
- Dal 2024 le aliquote IRPEF saranno soltanto 3:
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- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% 28.000 al 50.000 euro:
- 43% oltre i 50.000 euro.
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- In tema di fringe benefit, per il solo anno 2024, viene data la possibilità di detassare e decontribuire le liberalità erogate ai lavoratori dipendenti entro i seguenti limiti:
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- euro 2.000 per i lavoratori con figli a carico;
- euro 1.000 per i lavoratori senza figli a carico.
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I benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa.
E’ altresì confermata la detassazione dei premi di produttività al 5% anche per l’anno 2024.
- In materia di assunzioni ed in attuazione di quanto previsto nella Legge n. 111/2023 (delega al Governo per la riforma fiscale) per l’anno 2024 è prevista una “super deduzione” del costo del lavoro per chi assume lavoratori dipendenti a tempo indeterminato generando un incremento occupazionale:
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- deduzione al 120% per tutte le assunzioni;
- deduzione al 130% per le assunzioni di lavoratrici madri, giovani under 30, percettori del Reddito di Cittadinanza e disabili
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Per verificare l’incremento occupazionale si dovrà fare riferimento all’anno precedente (es. anno 2023, per il 2024) e sulla differenza si applicherà la su menzionata deduzione. Tale incentivo andrà a sostituire la decontribuzione al 100% prevista per le donne svantaggiate e i giovani under 36.
- Viene prevista una decontribuzione per le lavoratrici madri con 2 o più figli; nello specifico le lavoratrici con 2 figli, di cui almeno uno con età non superiore ai 10 anni, non pagheranno i contributi a loro carico per un anno; le lavoratrici con 3 o più figli non pagheranno i contributi a loro carico fino ai 18 anni di età dell’ultimo figlio.
- Con riferimento al congedo parentale viene riconfermato l’incremento (previsto nella Legge di Bilancio 2023) sino all’80% dell’indennità per il primo mese di congedo e dal 2024 viene incrementato al 60% dell’indennità il secondo mese di congedo parentale facoltativo; i successivi mesi rimarranno retribuiti al 30%. La fruizione del congedo parentale dovrà avvenire entro il sesto anno di vita del figlio (o di ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento). La disposizione si applica ai lavoratori o lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
- In tema di pensioni l’Ape Sociale e la Pensione donna verranno sostituiti dal “Fondo per la flessibilità in uscita” e cambierà in maniera restrittiva anche Quota 103.
In attesa della conclusione dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio e della pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale e con riserva di ulteriori aggiornamenti.
Data rilascio: 20.10.2023