L’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza diventa requisito esplicito per accedere a benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. E’ quanto stabilito dal D.L. 19/2024 che, della legge 296/2006, modifica l’articolo 1, comma 1175, e aggiunge il comma 1175-bis.
Il testo del comma 1175 in vigore fino a venerdì scorso subordinava l’accesso ai benefici normativi e contributivi al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), al rispetto degli «altri obblighi di legge» e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ora la fruizione viene vincolata anche all’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Si precisa che già in precedenza le violazioni in materia di condizioni di lavoro e salute e sicurezza impedivano il rilascio del Durc e dunque l’accesso ai benefici, tuttavia, ora le violazioni ostative saranno individuate tramite un decreto del Ministero del Lavoro.
In aggiunta a quanto sopra, il citato D.L. 19/2024 stabilisce altresì la possibilità di mantenere il diritto ai benefici in caso di regolarizzazione dell’illecito. Infatti, per effetto del comma 1175-bis, non si perde l’accesso ai benefici se, a seguito di accertamento di una violazione, il datore di lavoro si mette in regola nei tempi indicati dagli organi di vigilanza. Inoltre, qualora si tratti di una violazione amministrativa non regolarizzabile, «il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione». Conseguentemente, in alcuni casi, l’importo recuperato potrà essere inferiore ai benefici fruiti.
Con riserva di ulteriori aggiornamenti a seguito della pubblicazione dell’atteso decreto del Ministero del Lavoro.
Data rilascio: 6.3.2024