Con il messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, L’INPS ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti. Con suddetta implementazione le domande di congedo potranno finalmente essere presentate direttamente con la richiesta di indennità maggiorata.

L’Istituto ha altresì precisato che non sarà necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.

Per quanto attiene le indennità maggiorate, come da nostra news del 13.5.2024, rammentiamo che:

  • l’articolo 1, comma 359, della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha disposto l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età)
  • l’articolo 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Tale ultima indennità è elevata all’80% per il solo anno 2024.

 Data rilascio: 25.7.2024