Pubblicata in data odierna la circolare 19/E, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti con riferimento al “Bonus Natale, previsto ai sensi dell’art. 2-bis del DL 113/2024, convertito con modificazioni in L. 143/2024.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato che il Bonus Natale consiste nell’erogazione una tantum per il 2024 di un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Il lavoratore, nell’anno di imposta 2024, ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue relative pertinenze);
  • Il lavoratore ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico, oppure, facendo parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale, ha almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • Il lavoratore ha capienza fiscale, ovvero l’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente, supera la detrazione spettante per lavoro dipendente per il 2024.

Con la circolare 19/E è stato ulteriormente precisato che ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito da lavoro dipendente nel corso del 2024 e che non possono essere beneficiari dell’indennità i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR (ad esempio i co.co.co.). Inoltre con riferimento al cosiddetto nucleo monogenitoriale, L’agenzia delle Entrate ha precisato che esso sussiste qualora:

  • l’altro genitore è deceduto;
  • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

Suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e sarà riproporzionata in base al periodo lavorato nell’anno.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce il cosiddetto Bonus Natale, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o indicando il codice fiscale dei soli figli, in caso di nucleo monogenitoriale. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il lavoratore per beneficiare del bonus è tenuto a comunicare al sostituto la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Inoltre con la circolare 19/E è stato chiarito che:

  • nell’ipotesi in cui nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, per un corretto calcolo dell’importo spettante, il lavoratore deve presentare all’ultimo datore di lavoro (ossia quello che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità) la dichiarazione sostitutiva unitamente alle Certificazioni Uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro;
  • nell’ipotesi di più contratti di lavoro part-time, l’indennità è erogata dal sostituto individuato dal lavoratore ed a tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva tutti i dati necessari per la determinazione del bonus: redditi da lavoro dipendente e giorni di lavoro prestati presso altri datori di lavoro.

In ogni caso il datore di lavoro:

  • è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti;
  • verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e qualora essa non dovesse risultare spettante, provvederà al recupero del relativo importo.
  • successivamente all’erogazione del bonus in busta paga, potrà compensare il credito maturato, mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997.

Da ultimo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il lavoratore pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Allo stesso modo, qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Data rilascio: 10.10.2024