Con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, L’INPS ha fornito chiarimenti relativi all’ambito di applicazione NASPI in occasione dei licenziamenti ex. art. 14, comma 3, D.L. 104/2020 (essenzialmente per GMO o collettivo).
In merito, l’INPS ricorda che principio cardine per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione è che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.
Nel messaggio vengono prima riepilogate le trasdizionali ipotesi di accesso all’indennità di disoccupazione che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato, ovvero:
Tale indennità è riconosciuta in caso di:
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazionedi cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
- dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, quando ricorra la giusta causa delle dimissioni e cioè qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
- cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensualein seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici, non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.
Successivamente, l’INPS ricorda che alle anzidette fattispecie, l’articolo 14, comma 3, del D.L. 104/2020 aggiunge un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpI, la quale si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
L’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono ai suddetti accordi è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e, al fine di dare corretta attuazione alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del D.L. 104/2020, è stato ribadito che per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, sono tenuti ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.
Data rilascio: 7.12.2020