L’accordo di transizione occupazionale è uno strumento con cui viene resa possibile la concessione di un ulteriore intervento integrativo salariale straordinario in favore delle imprese che hanno esaurito il “plafond” previsto nel quinquennio mobile: si tratta di un periodo extra che al massimo può durare 12 mesi e non è rinnovabile.
Esso richiede innanzitutto che l’impresa ed i lavoratori interessati abbiano usufruito di una CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) per una delle seguenti causali: riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà. I datori di lavoro potenzialmente interessati sono quelli che occupano almeno 16 dipendenti e nel computo vengono ricompresi tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i dirigenti che, tuttavia, non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale. Propedeutica all’accordo di transizione occupazionale è la procedura di consultazione sindacale, che deve appunto concludersi con un accordo, con cui siano definite le azioni finalizzate sia alla rioccupazione che all’autoimpiego. Nel merito le azioni promozionali dell’accordo, finalizzate all’autoimpiego, alla rioccupazione, alla formazione ed alla riqualificazione professionale possono essere cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle misure che vengono erogate dal servizio delle politiche attive sul lavoro ed i dipendenti che fruiscono dell’integrazione salariale per transizione occupazionale vengono inseriti nel Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) disciplinato dall’art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020 ed i nominativi sono messi dall’ANPAL a disposizione di tutte le Regioni interessate.
La Legge di Bilancio 2022 (commi da 243 a 248 dell’art. 1 L. 234/2021) ha introdotto un incentivo occupazionale per i datori di lavoro che intendano assumere lavoratori in CIGS per transizione occupazionale. Nello specifico vi sono due possibilità di assunzione agevolata: quella a tempo indeterminato e quella attraverso l’apprendistato professionalizzante.
Per chi assume a tempo indeterminato un lavoratore a seguito dell’accordo di transizione l’incentivo è pari al 50%, per ogni mese e per un massimo di 12, dell’ammontare del trattamento straordinario di CIGS che sarebbe stato percepito dal lavoratore.
Il riconoscimento di tale beneficio richiede:
– regolarità contributiva, assenza di violazione di relative a violazioni di norme in materia di lavoro, salute e sicurezza, rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL di settore ;
– il rispetto di tutte le voci richiamate dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, in tema di principi generali di fruizione degli incentivi.
L’agevolazione non è riconosciuta ai datori di lavoro che nei 6 mesi antecedenti l’assunzione abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi secondo la procedura prevista dalla legge n. 223/1991 nella stessa unità produttiva.
Inoltre il licenziamento del lavoratore assunto con il beneficio o il licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo di un altro dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livelli e categoria legale di inquadramento, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta sia la revoca del beneficio che la restituzione di quanto già fruito, mentre nel caso in cui il rapporto si estingua per dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per la durata effettiva.
La piena agibilità dell’incentivo per assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in CIGS per transizione occupazionale è in ogni caso condizionata alla successiva autorizzazione della Commissione UE
Diversamente, per attivare il contratto di apprendistato professionalizzante non c’è alcun bisogno di attendere l’autorizzazione UE e la possibilità di assunzione agevolata è legata alla sola sottoscrizione di un accordo di transizione occupazionale. Il contratto di apprendistato deve tendere ad una qualificazione o riqualificazione professionale secondo un piano formativo ben definito. Tale contratto, rispetto a quello in uso per i giovani, contiene le seguenti particolarità: il datore non può recedere al termine del periodo formativo, la contribuzione di favore finisce al termine del periodo formativo (non essendo prevista la contribuzione ridotta nei 12 mesi successivi al termine dello stesso, come nel caso del tradizionale apprendistato professionalizzante).
Data rilascio: 11.3.2022