Con la circolare n. 76 del 2022 l’INPS ha finalmente fornito le istruzioni operative in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali, promesse con messaggio 637 del 9.2.2022, interrompendo dunque il periodo “transitorio”, per il quale con suddetto messaggio era stato stabilito che sino alla pubblicazione delle necessarie istruzioni, i datori di lavoro avrebbero dovuto continuare ad attenersi alle disposizione amministrative in uso al 31.12.2021. L’Istituto ha riepilogato la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 ed ha fornito i codici da impiegare per la corretta esposizione nella denuncia contributiva Uniemens della contribuzione corrente e di quella arretrata.
Di seguito una breve sintesi tra novità e conferme:
1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
La contribuzione ordinaria rimane fissata nella misura di:
a) 1,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
b) 2,00%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
d) 3,30%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
e) 1,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
f) 2,00%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Tali aliquote si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.
2. Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
A seguito della riforma, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.
3. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS è volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige. Nel merito, la circolare 76/2022 chiarisce che il raggiungimento del requisito dimensionale di più di 15 dipendenti, unitamente all’obbligo contributivo FIS, “fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS”.
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1 gennaio 2022 il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e pari allo 0,80% per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 5 dipendenti.
La misura della contribuzione di finanziamento del FIS, limitatamente all’anno 2022 pari a:
– 0,15% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
– 0,55% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti.
– 0,69% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
– 0,24% per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della ligistica e le agenzie di viaggio e turismo, che nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 50 dipendenti (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).
Con messaggio 2637 dell’1.7.2022 l’INPS ha parzialmente rivisto quanto stabilito nella circolare 76/2022, stabilendo le seguenti scadenze:
- A decorrere dal periodo di competenza “LUGLIO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.
- Periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022:il recupero della contribuzione relativa alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022 potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022
Data rilascio: 18.7.2022