Con i commi da 250 a 252, contenuti nella L. 24.12.2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità), sono state introdotte importanti modifiche ed integrazioni alla normativa ASpI introdotta dalla legge n. 92/2012, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013. Vediamo di seguito le più significative.
La novità di maggior peso è contenuta nelle modifiche introdotte al comma 31. Ora è previsto che il contributo d’ingresso all’ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (sempre a partire dal 1° gennaio 2013). Questo è, in un certo senso, predeterminato corrispondendo al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (che per il 2013 è pari ad Euro 483,80 per ogni dodici mesi, atteso che il riferimento da tenere in considerazione è 1.180 euro mensili, secondo la previsione del comma 7). La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche, quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata.
Per completezza di informazione va ricordato che per alcuni licenziamenti non si paga l’indennità di ingresso all’ASpI. Essi sono:
a) i licenziamenti avvenuti al termine di procedure collettive di riduzione di personale per le quali il datore di lavoro paga il contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991) in forma ridotta (tre mensilità di integrazione salariale, in presenza di accordo sindacale, e in maniera piena (nove mensilità), in entrambe le ipotesi rateizzate in trenta mesi, in mancanza di accordo;
b) fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
d) i licenziamenti effettuati al termine della specifica procedura prevista dall’art. 4 da 1 a 7-ter (introdotto dalla legge n. 221/2011) della legge n 92/2012 relativa alle eccedenze di personale che interessano lavoratori prossimi (nel successivo quadriennio) al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Il datore di lavoro recupera anche, tramite conguaglio, le somme pagate ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 e recita il comma 7 – ter “ non trova comunque applicazione l’art. 2, comma 31, della presente legge”.
Viene poi modificato il comma 21 che riguarda la mini ASpI: l’indennità prevista dal precedente comma 20 (il requisito è di almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.
Vengono, inoltre, modificate le lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 2 che disciplina il trattamento di sostegno ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2016. La nuova formulazione (lettera a) prevede che per i lavoratori “under 55”, l’ASpI sia corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti “negli ultimi dodici mesi”, anche in relazione ai trattamenti brevi di “mini ASpI”. Il testo della lettera b), prevede ora che per gli “over 55” ( di età pari ai 55), l’indennità sia corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruiti “negli ultimi diciotto mesi”.
Data rilascio: 11.1.2013