Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 15 del 10 gennaio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e con il quale viene riproposto il bonus carburante esente fino a 200 euro per il periodo da gennaio 2023 a marzo 2023. Il bonus riguarda i soli lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato, per i rifornimenti di carburante o anche per le ricariche elettriche; i relativi costi di acquisto dei buoni carburante sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.
A fronte delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27/2022 riferita al bonus carburante introdotto per il 2022, i buoni acquistati ed erogati dal datore di lavoro entro il 31 marzo 2023 potranno essere spesi dai lavoratori anche dopo il 31 marzo.
In analogia con quanto avvenuto nel 2022, per i buoni carburante erogati entro la data del 31 marzo 2023, la soglia di 200 euro dei buoni carburante è indipendente e aggiuntiva rispetto a quella generale di non imponibilità delle erogazioni in natura, individuata dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, pari a 258,23 euro e di conseguenza si può contare su un totale di 458,23 euro di valori non imponibili in capo al dipendente. Diversamente, in assenza di eventuali future proroghe o modifiche, le corresponsioni di buoni carburante successive al 31 marzo 2023, ricadranno nella su indicata soglia generale di non imponibilità delle erogazioni in natura, individuata dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, pari a 258,23 euro.
Il provvedimento diventerà esecutivo successivamente alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, a seguito della quale inizierà l’iter di conversione in legge.
Data rilascio: 12.1.2023