In data odierna è stato pubblicato sul sito dell’INPS il messaggio n. 2505, contenete nuovi e diversi chiarimenti inerenti l’erogazione dell’indennità una tantum ex art. 31 del D.L. 50/2022 (cd Decreto Aiuti), di cui alla nostra news pubblicata il 31.5.2022.
Con suddetto messaggio viene chiarito che per l’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro, fermi gli ulteriori requisiti essenziali, il rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, deve sussistere nel mese di luglio del corrente anno.
Inoltre, contrariamente a quanto stabilito con il precedente messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, l’indennità una tantum dovrà essere erogata con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.
Alla luce dei chiarimenti forniti, si invitano tutti i datori di lavoro a reperire entro e non oltre il termine del 30 giugno 2022 le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti contenenti la sussistenza dei requisiti ex art. 31 D.L. 50/2022 per la fruizione del bonus una tantum di 200 euro.
Nel merito si rammenta altresì che l’indennità una tantum di 200 euro spetta una sola volta, anche in caso di più rapporti di lavoro, ai lavoratori dipendenti
- che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80% di cui all’art. 1, co. 121 della L. 234/2021 per almeno una mensilità;
- che non siano titolari delle prestazioni di cui al D.L. 50/2022, art. 32, commi 1 (indennità una tantum per pensionati) e 18 (indennità una tantum in favore dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza).
Data rilascio: 21.6.2022