Con il D.L. n. 167 del 14 novembre 2024, vengono apportate modifiche sostanziali all’articolo 2 bis del D.L. 9 agosto 2024, il quale aveva introdotto il cosiddetto Bonus Natale, ossia l’indennità erogabile con la tredicesima mensilità, per un ammontare massimo di 100 euro.

L’attuale previsione normativa esclude il requisito del coniuge a carico aumentando in tal modo la platea dei beneficiari. Pertanto potranno beneficiare del Bonus Natale, unitamente al cedolino della tredicesima, i dipendenti del settore privato e pubblico, al ricorrere contemporaneamente delle seguenti tre condizioni:

  1. Il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
  2. Il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR (ovvero a carico).
  3. Il lavoratore deve avere capienza fiscale , ovvero l’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente, supera la detrazione spettante per lavoro dipendente per il 2024.

Il disposto normativo, così come modificato dal D.L. 167/2024 prevede altresì che il Bonus in commento “non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità”.

Rammentiamo che il Bonus sarà erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore previa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 da parte del lavoratore, il quale attesta per iscritto di essere titolare, congiuntamente, dei requisiti reddituali e familiari necessari per la corresponsione del bonus Natale.
Il lavoratore con più redditi da lavoro dipendente dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro. La richiesta dovrà altresì indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e del figlio o dei figli a carico, proprio per evitare una doppia erogazione.
I sostituti d’imposta, oltre a riconoscere il bonus unitamente alla tredicesima dovranno:

  • verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora risulti non spettante provvedere al recupero parziale/totale dell’importo;
  • conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti;
  • successivamente all’erogazione del bonus in busta paga, potrà compensare il credito maturato, mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997.

Data rilascio: 18.11.2024