Con la circolare n. 5 del 28 Febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, previste dall’art. 603 bis c.p., come riformulato con la cosiddetta Legge sul Caporalato (L. 199/2019).
La riformulazione del citato art. 603 bis c.p. prevede due “figure di incriminazione”:
- L’intermediazione illecita, che persegue chi impiega manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- Lo sfruttamento lavorativo, con cui viene punito penalmente chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la suddetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Elementi costitutivi di entrambe le fattispecie di illecito sono l’approfittamento dello stato di bisogno e lo sfruttamento lavorativo.
L’approfittamento si realizza quando un soggetto trae vantaggio da una situazione di debolezza della vittima del reato (pertanto, affinché si configuri il reato, è sufficiente uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali). Per “stato di bisogno” s’intende, invece, una “condizione anche provvisoria di effettiva mancanza dei mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie” e dunque riguarda soggetti che “versano in una condizione psicologica in cui non si ha la piena libertà di scelta”.
Per quanto concerne lo sfruttamento lavorativo, il documento di prassi cita i seguenti indici di sfruttamento:
- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL;
- reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Con le sue linee guida l’INL ribadisce che “l’attività investigativa deve essere svolta e pianificata con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando e deve essere finalizzata a ricostruire l’intera filiera e ad accertare l’esistenza degli elementi che integrano il reato di cui all’art. 603-bis c.p.”
Inoltre, nel rispetto del suddetto reato, l’INL ricorda che oltre all’arresto in flagranza, sono previsti il ricorso alle intercettazione e la confisca dei beni.
L’Ispettorato individua poi i seguenti passaggi da seguire nel corso dell’investigazione:
- identificazione dell’intermediario: con cui si procede a una prima identificazione dell’intermediario attraverso le banche dati a disposizione (in particolare C.C.I.A.A.);
- identificazione dell’utilizzatore e dei collegamenti con l’intermediario: con cui si procede, coinvolgendo i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, all’accertamento degli utilizzatori presso i quali il personale è inviato e le modalità con cui ciò avviene;
- perquisizioni, sequestri e rilievi: fase durante la quale occorre procedere all’effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro di documentazione e dispositivi informatici.
- informazioni sui rapporti di lavoro: in tale fase è possibile acquisire elementi utili alla dimostrazione degli indici di sfruttamento anche mediante l’ausilio anche degli Istituti previdenziali e delle organizzazioni sindacali;
- conclusioni delle indagini: in quest’ultima fase sarà necessario preservare da eventuali atti di danneggiamento i beni aziendali, per consentire il controllo giudiziario dell’azienda.
Infine la circolare si conclude con un allegato che riporta un questionario per le vittime dei reati, contenente una griglia indicativa, con le domande da utilizzare caso per caso, al fine di accertare lo stato di bisogno e lo sfruttamento lavorativo.
Data rilascio: 18.3.2019