Il 30 Maggio scorso è stato siglato dalle centrali cooperative unitamente a FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTrasporti il verbale di accordo che sancisce il rientro nel CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni.
In via preliminare va specificato che è stato rafforzato il cancello d’ingresso per fruire dell’Accordo e del regime più favorevole rispetto al CCNL. Ciò risulterà accessibile solo alle cooperative in possesso degli specifici requisiti di mutualità e sostanza elencati nell’accordo.
Dal punto di vista economico, a fronte dell’adeguamento dei minimi salariali (vedi tabella esplicativa in calce), l’accordo prevede una corposa componente di flessibilità capace di drenare alcuni costi che fino a ieri erano fissi nella parte variabile della retribuzione.
In merito, all’adeguamento dei minimi salariali, rispetto ai valori economici stabiliti nel CCNL del dicembre 2017, bisognerà adeguare la paga base in base agli aumenti già scattati al mese di Maggio 2019. Si tratta dunque delle prime 3 tranches contrattuali, in quanto per la quarta tranche (pari a 33 euro) da erogarsi ad Ottobre 2019 l’accordo prevede che essa sarà discussa dai medesimi contraenti su base nazione una volta che sarà verificata l’effettiva sostenibilità da parte delle cooperative.
L’una tantum, pari ad Euro 300,00, in alternativa al pagamento ordinario potrà essere gestita con gli strumenti tipici della cooperazione e quindi, a titolo meramente esemplificativo mediante l’istituto del ristorno o imputata a capitale sociale.
Quanto agli strumenti di flessibilità, le 72 ore di ROL ed ex festività, a cui si sommano le ore corrispondenti alle festività cadenti di sabato o domenica (circa altre 24 ore), senza più bisogno di un accordo sindacale di secondo livello (come previsto in precedenza nell’accordo 8.5.2015) saranno immediatamente utilizzabili a beneficio di un regolamento premiale di risultato in alternativa al pagamento o godimento da parte del lavoratore.
Questo regolamento conterrà una parte fissa pari al 25%, mentre la restante parte pari al 75% sarà corrisposta in base al risultato del conto economico della cooperativa.
Altra novità in tema di flessibilità contenuta nel testo appena siglato è la possibilità, rimessa alla negoziazione di secondo livello, la (nuova) di imputare 48 ore di straordinario a banca delle ore piuttosto che essere immediatamente remunerate.
Le parti poi hanno inteso risolvere la problematica relativa al FASC ed alle sue richieste di contribuzione a titolo di previdenza complementare specificando chiaramente nel testo dell’accordo che le imprese cooperative fanno riferimento esclusivamente al Fondo Previdenza Cooperativa.
In ultimo, le parti hanno dichiarato il proprio reciproco impegno ad aprire un tavolo di confronto entro il mese di Luglio 2019 al fine di individuare soluzioni alle problematiche relative alle cc.dd. figure polivalenti ovvero quelle risorse che operano con mansioni che prevedono profili professionali diversi.
Con riserva di future e ulteriormente approfondite indicazioni.
INCREMENTO RETRIBUTIVO CCNL LOGISTICA E TRASPORTI
Livelli | paga base 01.10.2015 | Paga base dal 01.05.2019 | incremento CCNL al 01.05.219 | ||
Q | 12,5499 | 13,1215 | 0,5716 | ||
1 | 11,7840 | 12,3217 | 0,5377 | ||
2 | 10,8260 | 11,3198 | 0,4938 | ||
3 S | 9,7760 | 10,2224 | 0,4464 | ||
3/3J | 9,5165 | 9,9494 | 0,4329 | ||
4/4S | 9,0501 | 9,4628 | 0,4127 | ||
4 J* | 8,8129 | 9,2154 | 0,4025 | ||
5 | 8,6313 | 9,0236 | 0,3923 | ||
6/6S | 8,0628 | 8,4314 | 0,3686 | ||
6 J* | 7,4188 | 7,7570 | 0,3382 |
Data rilascio: 10.6.2019