Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 19 del 20 settembre 2022, con l’intento di fornire indicazioni in merito ad alcuni aspetti inerenti gli obblighi informativi introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022).
Nello specifico viene ribadito quanto già chiarito dall’INL con circolare n. 4 del 10 agosto 2022, ossia che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ai singoli istituti di cui al nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 152/1997, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali. Inaspettatamente ed opinatamente, viene poi specificato che l’obbligo informativo non è assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, bensì attraverso la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.
Definizioni e chiarimenti di dettaglio sono forniti in merito a:
- Congedi: L’obbligo di informazione per il datore di lavoro riguarda “solo” quelle astensioni espressamente qualificate dal legislatore come “congedo”. Il Ministero riporta anche in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti ipotesi di congedi retribuiti previsti dalla legge:
- congedi di maternità e paternità, congedo parentale e congedo straordinario per assistenza a persone disabili, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 151/2001;
- congedo per cure per gli invalidi, secondo la disciplina di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 119/2011;
- congedo per le donne vittime di violenza di genere secondo la disciplina di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 80/2015.
Il datore di lavoro dovrà tenere conto, oltre che della disciplina legale, anche di quella contenuta nel contratto collettivo.
- Retribuzione: ci si riferisce a tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell’assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo.
- Orario di lavoro programmato: le informazioni devono riguardare, più che la generale disciplina legale, i riferimenti al contratto collettivo nazionale e agli eventuali accordi aziendali che regolano il tema dell’orario nel luogo di lavoro. Nello specifico, le informazioni devono essere incentrate sulla concreta articolazione dell’orario di lavoro applicata al dipendente, sulle condizioni dei cambiamenti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione.
- Previdenza e assistenza: tali informazioni dovranno essere fornite dal datore di lavoro anche alla luce della specificità della contrattazione collettiva applicabile al rapporto e, ad esempio, dovrà essere rappresentata al lavoratore la possibilità di aderire a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.
- Ulteriori obblighi informativi in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati: il Ministero del Lavoro chiarische che dalla lettura della disposizione possono individuarsi due distinte ipotesi che il decreto ha voluto regolare per gli aspetti informativi, qualora il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che sono:
- finalizzati a realizzare un procedimento decisionale in grado di incidere sul rapporto di lavoro;
- incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Per sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati si intendono quegli strumenti che, attraverso l’attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi effettuata tramite algoritmo, intelligenza artificiale, ecc., siano in grado di generare decisioni automatizzate. Tuttavia, sostiene successivamente il Ministero, l’obbligo dell’informativa sussiste anche nel caso di intervento umano meramente accessorio.
Il decreto legislativo richiede che il datore di lavoro proceda all’informativa quando la disciplina della vita lavorativa del dipendente, o suoi particolari aspetti rilevanti, siano interamente rimessi
all’attività decisionale di sistemi automatizzati. Ad esempio, l’obbligo dell’informativa sussiste nelle seguenti ipotesi:
- assunzione o conferimento dell’incarico tramite l’utilizzo di chatbots durante il colloquio, la profilazione automatizzata dei candidati, lo screening dei curricula, l’utilizzo di software per il riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali, ecc.;
- gestione o cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione o revoca automatizzata di compiti, mansioni o turni, definizione dell’orario di lavoro, analisi di produttività, determinazione della retribuzione, promozioni, etc., attraverso analisi statistiche, strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning, ecc.
Non sarà necessario procedere all’informativa nel caso, ad esempio, di sistemi automatizzati deputati alla rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita, cui non consegua un’attività interamente automatizzata finalizzata ad una decisione datoriale.
Per quanto riguarda «le indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori». Anche in questa ipotesi il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo di tali sistemi automatizzati, quali – a puro titolo di esempio: tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc.
L’obbligo informativo trova applicazione anche in relazione all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati integrati negli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, allorquando presentino le caratteristiche tecniche e le funzioni descritte in precedenza.
- Modalità di comunicazione degli obblighi informativi: il Ministero del Lavoro chiarisce che è da ritenersi ammessa la possibilità di comunicazione dell’informazione in modalità informatica.
In merito a quanto sopra riferito, lo Studio ritiene che le indicazioni fornite con la circolare in commento non raggiungano l’obiettivo di chiarire i dubbi residuanti dalla Circolare n. 4/2022 dell’INL, anzi talune indicazioni risultano manifestamente in contrasto ed oltretutto genericamente espresse quindi impossibili da attuare con precisione (come richiesto). E’ del tutto evidente che in attesa di un provvedimento definito e quindi definitivo è auspicabile, per quanto oltremodo dispendioso, non disattendere le gravose incombenze al momento richieste, ciò al fine di scongiurare rischi sanzionatori di sorte.
Con riserva di ulteriori aggiornamenti.
Data rilascio: 22.9.2022