Come noto, ed ulteriormente ribadito da una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro, quando l’impresa appaltatrice è “priva di sostanziale autonomia organizzativa” non sussistono i requisiti tipici dell’appalto genuino, ma ricorrono i caratteri propri dell’interposizione illecita di manodopera, poiché il potere direttivo-organizzativo dei dipendenti e del lavoro e quello disciplinare sono esercitati dalla società committente. Infatti, con la sentenza del 10 dicembre 2024 il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso di due lavoratori dipendenti delle società appaltatrici in tema di accertamento dell’illegittimità dei contratti di appalto nell’ambito dei quali essi avevano prestato servizio e della natura subordinata dei rapporti di lavoro con la società committente.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale il carattere non genuino dell’appalto è stato ravvisato nell’esercizio da parte del committente del potere disciplinare nei riguardi dei dipendenti dell’impresa appaltatrice che era “tenuta a procedere all’immediata sostituzione” del dipendente ritenuto scorretto, incapace o che avesse tenuto un comportamento fraudolento o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni alla stessa committente. Infatti dalla disposizione esaminata il Tribunale ha evinto “una totale, indiscriminata e, di fatto, arbitraria sottoposizione del dipendente dell’appaltatrice al gradimento” dell’impresa committente “non potendo, in alcun modo, l’appaltatore sindacare il volere della società committente”, essendo meramente tenuto alla sostituzione immediata del lavoratore.
Data rilascio 10.1.2025