l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 110 del 31 dicembre 2019, contenente i chiarimenti sull’art. 3, comma 2 del D.L. 124/201, avente ad oggetto il novero delle compensazioni dei crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, la nuova normativa stabilisce che per l’utilizzo in compensazione dei crediti, maturati in qualità di sostituti d’imposta, e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVAdeve essere obbligatoriamente adottata la modalità di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello F24.
La disposizione riguarda la generalità dei contribuenti, imponendo l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.
Tale obbligo sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio,
- al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute,
- del “bonus 80 euro” (cd Bonus Renzi)
- dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, qualora suddetto F24 esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alle seguenti categorie: imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA; agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e sostituti d’imposta.
Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online;
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Si ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Data rilascio: 13.1.2020