Anche i rapporti di collaborazione autonoma occasionale dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Lo prevede il nuovo articolo 14 del D. lgs. 81/2008 modificato nell’iter di conversione in legge del D. L. 146/2021, attraverso un emendamento approvato dal Senato.
il committente dovrà comunicare preventivamente l’instaurazione del rapporto all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le modalità di adempimento dovranno essere comunicate tramite apposite istruzioni, ma probabilmente, in ragione della durata saltuaria della prestazione, saranno le medesime previste anche per il lavoro intermittente (sms o la posta elettronica da inoltrare all’Ispettorato).
L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale sarà punito con una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro sia in caso di omissione che di tardivo invio, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.
Con riserva di ulteriori aggiornamenti.
Data rilascio: 15.12.2021