E’ operativa sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro la nuova applicazione che consente ai committenti di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. Dal 1° maggio ci sarà lo stop definitivo alle comunicazioni via e-mail.
L’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali “è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.
In proposito, rammentiamo che nelle more dell’integrazione degli applicativi informatici, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 29/2022, aveva previsto che l’obbligo di comunicazione preventiva poteva essere assolto mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente istituito per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato.
In occasione del rilascio del nuovo applicativo online per le comunicazioni dei lavoratori autonomi occasionali, con nota 573/2022 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che, solo fino al 30 aprile, sarà comunque possibile continuare a effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail. Diversamente, a decorrere dal 1° maggio, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, a cui i datori di lavoro e i soggetti abilitati possono accedere tramite Spid o Cie, e non saranno più ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail.
Il modello reso disponibile per la comunicazione, “UNI_Lav_Auton_Occas”, si compone di quattro sezioni con campi obbligatori. La prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento dei dati relativi rispettivamente al committente (codice fiscale e denominazione) e al lavoratore autonomo (codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza, data e luogo di nascita, documento d’identità e domicilio). La terza sezione, invece, contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro e, in particolare, la data di inizio, la descrizione sintetica dell’attività, il compenso previsto (che può anche essere pari a zero se non ancora concordato tra le parti), il luogo della prestazione e l’indicazione del “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio” (entro 7 giorni, entro 15 giorni o entro 30 giorni). L’ultima sezione è infine relativa ai dati di invio e può essere utilizzata in caso di variazione o annullamento di una comunicazione precedente.
L’Ispettorato ha altresì precisato che qualora l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Si rammenta, infine, che, in caso di omessa comunicazione, il personale ispettivo applicherà la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Data rilascio: 29.3.2022