Come noto, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207 del 30 dicembre 2024), è intervenuta ancora una volta sulla materia del congedo parentale, previsto all’art. 34 del D.lgs. 151/2001, introducendo la possibilità di fruire per complessivi tre mesi del congedo parentale nella misura dell’80% della retribuzione, fino al sesto anno di vita del bambino.
Tale novità riguarda lavoratori e lavoratrici che abbiano terminato o terminino il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024, ossia da quest’anno.
Conseguentemente, a seconda dell’anno in cui termini o sia terminato il periodo di astensione obbligatoria il lavoratore ha diritto a diversi periodi di congedi parentali, di seguito riepilogati:
- Fine congedo di maternità o di paternità obbligatorio entro il 31 dicembre 2022: può fruire complessivamente di 9 mesi di congedo parentale retribuito al 30%, fra i due genitori, da utilizzare entro i 12 anni dei figli;
- Fine congedo di maternità o di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023: può fruire di un mese retribuito all’80%, anche suddivisibile fra i due genitori, da usare entro i sei anni del figlio, e di altri 8 mesi fra i due genitori, retribuiti al 30%, utilizzabili fino ai 12 anni del figlio;
- Fine congedo di maternità o di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 e entro il 31 dicembre 2024: è previsto un totale di due mesi all’80% della retribuzione, fino al sesto anno di vita del bambino; mentre gli altri 7 mesi, disponibili fino ai 12 anni del figlio, saranno retribuiti al 30%;
- Fine congedo di maternità o di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024: previsto un totale di tre mesi all’80% della retribuzione, fino al sesto anno di vita del bambino; mentre gli altri 6 mesi, disponibili fino ai 12 anni del figlio, saranno retribuiti al 30%.
Data rilascio 28.1.2025