A seguito della rapida diffusione del Covid-19 in Italia, a sostegno di imprese, autonomi e cittadini sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
- Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 il 23 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020.
In estrema sintesi di seguito si riassumono i contenuti di nostro interesse dei provvedimenti sopra citati, relativamente alla gestione dei rapporti di lavoro nel territorio nazionale, nelle zone rosse o gialle:
- per l’intero territorio nazionale:
- fino al 31.7.2020 è possibile attivare lo smart working in modo unilaterale;
- è prorogata al 31.3.2020 la data ultima di invio telematico e consegna al dipendente delle C.U. 2020.
- per le aziende, unità produttive o semplicemente lavoratori residenti/domiciliati nella c.d. zona rossa alla data del 23.2.2020:
- dal 23.2.2020 al 30.4.2020 sono sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
- per la domanda di CIGO o FIS si presuppone la causalità e si è dispensati dall’accordo sindacale. Durata massima dell’intervento pari a 3 mesi;
- le aziende già in CIGS posso convertire l’ammortizzatore in CIGO fino ad un massimo di 3 mesi;
- in caso di impossibilità a richiedere la CIGO è instituita la CIG in deroga per un massimo di tre mesi dal 23.2.2020.
- per le aziende, unità produttive o semplicemente lavoratori residenti/domiciliati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna:
- nei casi di accertato pregiudizio riconosciuti (in conseguenza di ordinanze del Ministero della Salute), previo accordo sindacale, suddette regioni POSSONO riconoscere una CIG in deroga e al massimo per 1 mese con la sola modalità del pagamento diretto a carico dell’INPS.
In caso di necessità, stante il carattere di estrema sintesi della presente comunicazione (al fine di raggiungere il maggior numero di interlocutori con la massima semplicità), invitiamo i nostri Clienti a prendere contatti con lo Studio per ulteriori approfondimenti.
Data rilascio: 5.3.2020