In aggiornamento a quanto già riferito con le nostre news del 31 Ottobre 2019 e del 16 Dicembre 2019, il testo del Decreto fiscale 2020 è stato approvato anche in Senato, pertanto avrà legge.
Le nuove disposizioni in materia di appalti e subappalti entreranno in vigore con decorrenza 1 Gennaio 2020 (F24 in scadenza il 17 febbraio 2020). La sostituzione dell’art. 4 dell’originario decreto legge 124/2019 operata dalla legge di conversione elimina l’obbligo per il committente di versare direttamente le ritenute, che continueranno ad essere versate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ma con deleghe distinte per ciascun committente.
Inoltre viene circoscritto anche l’ambito di applicazione della norma, poiché essa è esclusa:
1. Se l’affidamento di opere o servizi in appalto non prevede un prevalente utilizzo di manodopera;
2. Se il personale impiegato non svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente;
3. Se i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;
4. Se il valore annuo non supera i 200.000 Euro.
Quando non operino i casi di esclusione di cui sopra, il committente è obbligato a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Mentre a loro volta l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare le anzidette copie al committente.
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici anche all’impresa appaltatrice:
1. le deleghe di pagamento delle ritenute (da versarsi senza possibilità di compensazione);
2. Un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
3. L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla sopraindicata prestazione;
4. Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici non trasmettano la documentazione sopra dettagliata oppure in caso di omessi o insufficienti versamenti, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice, sino al 20% del valore complessivo dell’opera o servizio, o per un importo pari alle ritenute non versate. In tal caso il committente è tenuto a trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. E’ introdotta una sanzione anche in capo al committente che si renda inadempiente (che dunque non sospenda il pagamento dei corrispettivi), poiché è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, nonché di tempestivo versamento delle stesse.
Gli obblighi di cui alla nuova disposizione non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, comunichino al committente, allegando una certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti:
- Risultino in attività da almeno 3 anni e siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali siano scaduti i termini di pagamento.
La certificazione dell’Agenzia delle Entrate sarà messa a disposizione dall’Ente stesso a decorrere dal 1 Gennaio 2020, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei suddetti requisiti; essa avrà una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. A tal riguardo lo Studio invita nuovamente tutti i propri Clienti a prendere adeguatamente nota dei suddetti contenuti e ad attivarsi per la pianificazione dei relativi adempimenti anche interni.
Data rilascio: 23.12.2019