Il 26 Ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto-Legge 124/2019 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; si tratta del cosiddetto Decreto Fiscale 2020, che è ora al vaglio del Parlamento, il quale ha 60 giorni di tempo per convertirlo in Legge dello Stato.
Il programma di Governo prevede per il prossimo anno particolare attenzione in materia di lotta all’evasione fiscale e per quanto concerne la materia del lavoro vi sono alcune importanti novità circa le ritenute e le compensazioni negli appalti e nei subappalti. Nello specifico l’ art.4 del suddetto D.L. prevede che i committenti “sostituto d’imposta” residenti in Italia “che affidano il compimento di un opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute (IRPEF e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.
Quindi ogni soggetto giuridico che riveste il ruolo di sostituto d’imposta, qualora affidi ad un’impresa (appaltatore, o affidatario e subappaltatore) l’esecuzione “di un’opera o di un servizio”, sarà obbligato a provvedere al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi dei dipendenti, che detta impresa ha impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’art. 4 del Decreto fiscale 2020 stabilisce altresì la procedura necessaria per consentire all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nonché alla committente, di adempiere al versamento delle ritenute d’acconto, dettando i seguenti obblighi:
1. Il committente dovrà aprire un conto corrente dedicato per il pagamento delle ritenute su dipendenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici;
2. L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice 5 giorni prima della scadenza del versamento delle ritenute (di solito il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza) sui redditi erogati ai propri dipendenti dovrà provvedere ad accreditare sul conto dedicato del committente la somma necessaria per effettuare il versamento di dette ritenute;
3. L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice, sempre nello stesso termine di cui sopra, dovrà inviare per PEC al committente:
- un elenco dei suoi dipendenti impiegati nell’esecuzione dei servizi forniti;
- il dettaglio delle ore lavorate da questi ultimi;
- l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a questi dipendenti;
- il dettaglio delle relative ritenute d’acconto operate su ciascun dipendente con evidenziate quelle relative alle prestazioni direttamente relative al servizio prestato a favore del committente;
- tutti i dati necessari per compilare i modelli F24 di versamento;
- i dati del bonifico effettuato a favore del committenteo, in alternativa, la richiesta di sostituire al bonifico la compensazione con i corrispettivi maturati a quella data dall’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice. Infatti, l’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice in alternativa al bonifico, nel caso in cui abbia già maturato il diritto a ricevere il corrispettivo, potrà richiedere al committente di utilizzare la parte dei suoi corrispettivi maturati per provvedere al versamento delle ritenute;
4. Entro la scadenza del termine di versamento fiscale il committente dovrà provvedere al pagamento delle ritenute dell’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice senza, però, avere diritto ad utilizzare i propri crediti per compensare le ritenute da versare;
5. Il committente dovrà comunicare per mezzo PEC alla appaltatrice, affidataria, subappaltatrice l’avvenuto versamento entro 5 giorni dallo stesso.
6. Infine le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici potranno continuare a versare direttamente le proprie ritenute, richiedendo all’Agenzia delle Entrate una certificazione dalla quale si possa constatare che:
a) risultano in attività da almeno 5 anni o abbiano effettuato nei due anni precedenti versamenti sul proprio conto fiscale per importi superiori ad euro 2.000.000,00;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi o contributi superiori ad euro 50.000,00.
Tutte le disposizioni dell’art. 4 del Decreto Legge 124/2019 saranno applicate con decorrenza 1 Gennaio 2020.
A tal riguardo lo Studio invita tutti i propri Clienti a prendere adeguatamente nota dei suddetti contenuti e ad attivarsi per la pianificazione dei relativi adempimenti pratici con l’avvertenza che si è in attesa della conversione in Legge del provvedimento normativo, che, probabilmente, presenterà modifiche.
Data rilascio: 31.10.2019