Il Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70, così come convertito con la L. 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011, n. 160, contiene interessanti novità in tema di agevolazioni all’assunzione a tempo indeterminato nel Mezzogiorno d’Italia.
In concreto, viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L’assunzione deve essere operata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed è valevole per quei datori di lavoro del sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» per la durata di 12 mesi oppure «molto svantaggiati» per la durata di 24 mesi. A tal proposito, ricordiamo che per lavoratori svantaggiati si intendono quelli privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta’, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita’ uomo-donna, ovvero membri di una minoranza nazionale; diversamente, per lavoratori molto svantaggiati, si intendono quelli privi di lavoro da almeno 24 mesi.
L’agevolazione riguarda anche le assunzioni a tempo parziale il cui credito d’imposta spetterà in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Giova precisare che l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, così come che per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
Il credito d’imposta potrà essere fruito esclusivamente in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade se:
a) il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Data rilascio: 7.8.2012