L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con riferimento alla procedura di dimissioni per fatti concludenti, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore.
Nel merito, rammentiamo che tale procedura è prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs. 151/2019, come introdotto dall’articolo 19, della L. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro), a mezzo del quale viene data la possibilità al datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, di chiudere il rapporto di lavoro imputando a quest’ultimo la volontà di recesso.
Per far ciò il datore di lavoro dovrà anzitutto inviare una comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, contenente i dettagli dell’assenza ingiustificata protratta oltre quanto consentito dal CCNL applicato, ovvero, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva oltre i quindici giorni.
Su tale aspetto l’INL ha precisato che la comunicazione va effettuata solo nel caso in cui il datore di lavoro voglia far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e previa verifica da parte del datore di lavoro che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di previsione da parte della contrattazione collettiva, siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio del periodo di assenza.
L’Ispettorato ha inoltre chiarito che la comunicazione:
- dovrà essere effettuata preferibilmente a mezzo PEC, all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede,
- dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza ed ha tal proposito è stato altresì fornito un modello di comunicazione.
Al ricevimento della comunicazione da parte del datore di lavoro, gli ispettori territoriali potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima” ed in tal senso potranno contattare il lavoratore (o altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili), al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. Per gli accertamenti l’INL stabilisce che essi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Da ultimo, con riferimento all’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro l’INL aggiunge che, visto il dettato normativo, sulla base del protrarsi della assenza ingiustificata, una volta effettuata la citata comunicazione da parte del datore di lavoro all’Ispettorato territoriale del lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore e pertanto il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto risolutivo del rapporto potrà poi essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza” e nel caso in cui il lavoratore dia effettivamente prova di quanto sopra ma anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.
Diversamente, nel caso in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto ed a tal riguardo l’INL ha chiarito che eventuali motivi che siano alla base dell’assenza (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno essere oggetto di una diversa valutazione, anche in termini di “giusta causa” delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti.
Con riserva di ulteriori aggiornamenti.
Data rilascio: 23.1.2025