Dopo un lungo iter legislativo, in data 28 dicembre 2024, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Collegato Lavoro (L. 203 del 13 dicembre 2024), che entrerà in vigore con decorrenza dal 12 gennaio 2025.

Diverse sono le novità introdotte e tra esse spicca la nuova norma relativa alle dimissioni di fatto in caso di assenza ingiustificata del lavoratore.

In merito alle dimissioni, giova rammentare che il D.lgs. 151/2015, all’art. 26, prevedeva l’obbligo da parte del lavoratore di effettuare la comunicazione di dimissioni al proprio datore di lavoro esclusivamente con la modalità telematica prevista tramite la piattaforma predisposta dal Ministero del Lavoro; in tale ambito, negli anni la casistica relativa all’allontanamento volontario dei lavoratori, al fine di essere licenziati per acquisire il diritto alla NASpI, è fortemente aumentata, comportando costi a carico di aziende e Stato.

Diversamente, con le modifiche apportate all’ art. 26 del D.lgs. 151/2015 dall’articolo 19 del Collegato Lavoro, viene data la possibilità al datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, di chiudere il rapporto di lavoro imputando a quest’ultimo la volontà di recesso.

Per far ciò, la procedura che il datore di lavoro dovrà seguire sarà la seguente:

  1. inviare una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente sul rapporto di lavoro, contenente i dettagli dell’assenza ingiustificata protratta oltre quanto consentito dal CCNL applicato, ovvero, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva oltre i quindici giorni.
  2. effettuare, entro i 5 giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione, la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l’Impiego, con il giustificativo delle “dimissioni volontarie”.

Una volta che l’Ispettorato del Lavoro avrà ricevuto la comunicazione da parte del datore di lavoro, potrà valutare se effettuare una verifica circa la veridicità dell’informativa stessa, anche rispetto alla congruenza del periodo di assenza con quanto previsto dal contratto collettivo.

A seguire dovrà eventualmente essere il lavoratore a dimostrare che l’impossibilità a rendere la prestazione lavorativa non è a lui imputabile, ma è dovuta ad una causa di forza maggiore ovvero ad un comportamento attribuibile al datore di lavoro che gli ha impedito di prestare l’attività lavorativa ovvero di giustificare l’assenza.

A tal proposito giova ricordare che la risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni volontarie” non comporta a carico del datore di lavoro il pagamento del ticket NASPI e conseguentemente il lavoratore non avrà diritto ai sussidi economici connessi alla disoccupazione involontaria (NASPI).

Data rilascio: 3.1.2025