L’INPS ha emanato la circolare n. 40 del 2 Marzo 2018, con la quale ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative e contabili, in merito all’esonero contributivo, previsto per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La circolare INPS ribadisce quanto già disciplinato dalla Legge 205 del 27 Dicembre 2017 (art.1, commi 100-108 e 113 -114), in particolare:
- La decontribuzione è fruibile per tutti i datori di lavoro privati, a condizione che assumano con contratto di lavoro subordinato soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa e che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni). La misura dell’incentivo, fruibile per 36 mesi a partire dall’assunzione, è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
- L’agevolazione può essere riconosciuta anche nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro dei soggetti al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi ultimi non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. In tal caso, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite annuale pari a 3.000 euro.
- Diversamente, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione l’esonero è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
Tra i chiarimenti più importanti, invece, c’è da rilevare l’espressa esclusione del termine “tutele crescenti” tra i requisiti previsti dalla norma in capo ai giovani. L’Istituto, infatti, specifica che nelle ipotesi di applicazione di condizioni di miglior favore (es. esclusione tutele crescenti) sarà possibile usufruire ugualmente dell’esonero.
Con la suddetta circolare, l’INPS, oltre a riaffermare le condizioni comuni a tutte le agevolazioni contributive (ad esempio l’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale), ha dettato anche le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva. A tal proposito, l’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire dal mese di competenza Marzo 2018; mentre per i datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni, il recupero dell’esonero relativo ai periodi arretrati di Gennaio e Febbraio 2018, potrà essere effettuato attraverso il flusso UniEmens, fino alla denuncia di competenza di Maggio 2018 (da inoltrare all’Istituto entro il 30 Giugno 2018).
Infine, per facilitare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti anagrafici e previdenziali, l’INPS rilascerà un’apposita utility, attraverso cui datori di lavoro e loro intermediari potranno acquisire le informazioni relative allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, antecedenti al 1° Gennaio 2018. Tuttavia, l’Istituto specifica che il riscontro fornito dall’applicativo non avrà valore certificativo, dal momento che potrebbero sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato, registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi (dei quali l’INPS può venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento). Pertanto l’INPS “ricorda ai datori di lavoro l’acquisizione della dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.
Data rilascio: 9.3.2018