Con la Circolare n. 5/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sugli oneri documentali e preventivi correlati alla fruizione dell’innalzamento per il 2024 dell’esenzione dei fringe benefit.
In particolare, l’articolo 1, commi 16 e 17, della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto, per l’anno in corso, l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit fino a mille euro, maggiorata a duemila euro per i soli dipendenti con figli a carico e l’inclusione dei rimborsi delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), delle spese per l’affitto e degli interessi del mutuo relativi alla “prima casa”.
La corretta applicazione della nuova esenzione richiede il rispetto di precisi oneri comunicativi e documentali. Con riferimento a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato che il dipendente per poter fruire dell’esenzione fino a duemila euro deve dichiarare al datore di avervi diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. Diversamente, il datore di lavoro può attuare il nuovo regime esclusivamente previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non ha chiarito se l’inadempimento di tale onere possa implicare il recupero a tassazione dei valori eventualmente erogati ai dipendenti, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni, né ha fornito indicazioni per i casi in cui non siano presenti in azienda rappresentanze sindacali unitarie.
In merito agli oneri documentali per il rimborso delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto e degli interessi del mutuo relativi all’abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione comprovante l’utilizzo delle somme rimborsate in maniera coerente con le finalità per le quali sono state erogate o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000) del dipendente che attesti le medesime circostanze.
Sulle spese per l’affitto e gli interessi sul mutuo non sono stati indicati i puntuali elementi da documentare, come ad esempio il contratto di locazione o di mutuo cui sono connesse le spese, la dimora abituale del dipendente presso l’immobile e l’importo pagato, come invece era accaduto per le utenze domestiche (Circolare 35/2022); tuttavia sarà comunque opportuno che il datore di lavoro, acquisisca tali documenti. In alternativa, il datore potrà ottenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti appunto il ricorrere in capo al dipendente dichiarante dei presupposti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che in ogni caso, al fine di evitare che il dipendente fruisca più volte del beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore, ma anche presso altri.
Data rilascio: 15.3.2024