L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 5 del 19 Febbraio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative, in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 (che regola la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori).
La suddetta circolare, pur inserendo importanti novità in materia, non incide su situazioni già consolidate anche giudizialmente. A tal proposito l’INL conviene a che l’installazione e l’utilizzo di strumenti audiovisivi e/o di controllo debba essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro oppure con uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali. A testimonianza di ciò, in mancanza di autorizzazione, il regime sanzionatorio potrebbe scattare anche se gli apparecchi audiovisivi fossero spenti o finti (Cass. N. 22662/2016; Cass. Penale n. 45198/2016; Tribunale di Milano n. 205/2017).
Resta fermo il divieto di installazione ed utilizzo dei suddetti strumenti al solo scopo di controllare a distanza i lavoratori, ma vengono individuati dei presupposti giuridici che permettono di derogare a tale divieto; in particolare le ragioni che permettono di giungere all’accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono:
- esigenze organizzative e produttive;
- sicurezza del lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale.
Al fine di rilasciare un’autorizzazione, l’attività valutativa degli Ispettori deve concentrarsi proprio sull’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento.
L’istruttoria può essere effettuata anche da personale ispettivo ordinario o amministrativo e solo in casi eccezionali, comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche dal personale ispettivo tecnico.
Ottenuta l’autorizzazione e verificate dunque le ragioni legittimanti l’installazione e l’utilizzo di impianti audiovisivi, la circolare non prevede limitazioni di carattere tecnico ed anzi
- Non esclude la possibilità di inquadrare direttamente il lavoratore, senza introdurre condizioni quali ad esempio l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto dell’operatore;
- Non individua l’obbligo di indicazione dell’esatta posizione o del numero delle telecamere;
- Prevede l’accesso alle immagini, sia da remoto che in loco, con il solo onere della tracciabilità tramite apposite funzionalità, che consentano la conservazione dei log di accesso, per un periodo non inferiore ai 6 mesi.
Non sono necessarie autorizzazioni per le telecamere esterne che non siano di pertinenza della ditta (come ad esempio il suolo pubblico) e nelle quali non sia prestata attività lavorativa.
Per quanto attiene al riconoscimento biometrico, infine, la circolare stabilisce che qualora sia “installato con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati e dunque necessario per avviare il funzionamento della stessa, possa essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa, pertanto si può prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla Legge”.
Data rilascio: 2.3.2018