A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – n. 161 del 13 luglio 2018 -del c.d. “Decreto dignità” (Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018), si rende doveroso un aggiornamento della news pubblicata il 3 luglio, essendoci delle differenze rispetto alla bozza del decreto analizzata ed il testo del decreto pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 14 luglio 2018.
Le novità previste dal Decreto Dignità valgono per i nuovi contratti ma anche per rinnovi o proroghe di contratti in corso.
Di seguito il riepilogo delle misure adottate:
- La durata complessiva dei contratti a termine scende da 36 a 24 mesi;
- Il numero di proroghe possibili passa da cinque a quattro;
- Al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può essere apposto un termine di durata superiore a dodici mesi. Detto contratto può avere una durata superiore a dodici mesi, ma non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di una delle seguenti causali:
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- necessità temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, o per necessità di sostituire altri lavoratori.
- Il contratto può essere rinnovato solo a fronte di una delle causali sopra menzionate, mentre può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e successivamente solo in presenza di una delle condizioni di cui sopra.
- L’apposizione del termine contrattuale deve risultare da atto scritto, di cui una copia deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dalla data di assunzione/proroga/rinnovo. L’atto scritto, in caso di rinnovo, dovrà contenere la specificazione delle causali sopra menzionate; diversamente, in caso di proroga dello stesso rapporto l’indicazione sarà necessaria solo qualora il termine complessivo eccedesse i dodici mesi.
- Alle limitazioni formali di cui sopra si aggiunge inoltre l’aggravio di onerosità contributiva: infatti ogni rinnovo, anche al di sotto dei 12 mesi, prevedrà un incremento contributivo dello 0,5%.
- Quanto alla parte del contenzioso e dei diritti dei lavoratori, il termine per l’impugnazione del contratto a tempo determinato è innalzato a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Data rilascio: 16.7.2018