Con la circolare 2/2019 del 14 Gennaio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle maggiorazioni, introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, delle sanzioni previste per le “violazioni che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori”.
La lettera d) del comma 445, art. 1 della predetta Legge di Bilancio, ha sancito l’aumento di:
- 20 punti percentuali sugli importi sanzionatori previsti da:
- Art. 3 del D.L. 12/2002, che disciplina la c.d. maxisanzione per il lavoro nero;
- Art. 18 del D.L. 276/2003, che punisce l’attività di somministrazione abusiva;
- Art. 12 del D. Lgs. 136/2016 che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- Art. 18-bis del D.Lgs. 66/2003, che, con i commi 3 e 4, punisce le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
- 10 punti percentualisugli importi sanzionatori dovuti in caso di violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Le suddette maggiorazioni vengono altresì raddoppiate allorquando, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
L’Ispettorato precisa che gli importi sanzionatori indicati nella Legge di Bilancio 2019 sono da intendersi “sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019”.
Infine l’INL sottolinea che, nel limite di 15 milioni di euro annui, tutte le suddette maggiorazioni saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato, a prescindere da quale organo di vigilanza possa aver erogato la sanzione. Per tale ragione sarà istituito un apposito codice tributo, nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione, utilizzando gli attuali codici tributo.
Data rilascio: 28.1.2019