Con l’emanazione del nuovo Decreto, l’ ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ha regolamentato “l’incentivo Occupazione Mezzogiorno”, un importante sgravio contributivo per le assunzioni effettuate dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018 nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), la cui operatività è rimessa ad una prossima circolare INPS.
Secondo il testo del Decreto, il bonus spetta ai datori di lavoro privati che, nelle suddette aree, assumano lavoratori disoccupati:
- di età compresa tra i 16 ed i 34 anni;
- con oltre 35 anni che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Essendo una misura a sostegno delle assunzioni stabili nel Mezzogiorno, se ne può beneficiare solo per le seguenti tipologie contrattuali:
- Tempo indeterminato anche in somministrazione e part-time;
- Apprendistato professionalizzante;
- Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine;
- Assunzione con contratto a tempo indeterminato del socio-lavoratore di cooperativa.
L’incentivo dà diritto all’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. Esso è fruibile entro il termine del 29 Febbraio 2020, per ciascun lavoratore assunto dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018, nel limite massimo di Euro 8060 annuali, riparametrati su base mensile. Inoltre il bonus è soggetto al rispetto del regime “de minimis” (aiuti di piccola entità, che si presume non incidano significativamente sulla concorrenza, come da Regolamento UE n. 1407/2013).
Il decreto ANPAL prevede espressamente che lo sgravio contributivo per il Mezzogiorno sia cumulabile esclusivamente con il bonus assunzioni giovani, introdotto con la Legge di Bilancio 2018, ed in tal caso l’incentivo è fruibile per la parte residua di contributi e comunque entro il tetto massimo di Euro 8060, per il primo anno di assunzione.
Con l’art. 1 del Decreto, l’ANPAL demanda la gestione dell’incentivo all’INPS, tuttavia prevede che per fruire del bonus i datori di lavoro interessati devono inviare apposita istanza telematica all’INPS, che successivamente determinerà l’importo dello sgravio, ne verificherà i requisiti di ammissione, accerterà la disponibilità delle risorse fruibili e, qualora sia tutto in regola, invierà una comunicazione di prenotazione dell’incentivo. Il datore di lavoro avrà poi 10 giorni di tempo per confermare la prenotazione, attraverso l’assunzione o la trasformazione di contratto e, a seguito dell’autorizzazione. La fruizione del beneficio avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive. L’INPS potrà autorizzare il beneficio nei limiti delle risorse disponibili (gravanti sul programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, SPAO) secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza telematica o, finché non sarà reso disponibile il modulo telematico, secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Restano dunque da definire i termini procedurali in capo alla gestione dell’INPS e siamo quindi in attesa della circolare con cui l’Ente spiegherà nel dettaglio tutti i passaggi da seguire per la richiesta dell’esonero contributivo.
Data rilascio: 09.2.2018