L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, con la quale ha fornito indicazioni in riferimento al campo di applicazione del lavoro intermittente, recependo le disposizioni delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra cui la n. 29423/2019,ed il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (espresso con note prot. n. 930 e n. 931 del 1° febbraio 2021).
Nel merito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29423/2019 ha sottolineato come alle parti sociali sia affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso al lavoro intermittente e proprio a tal proposito il Ministero del Lavoro ha posto in rilievo il fatto che “alle parti sociali” non è “riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.
Dunque la contrattazione collettiva può sì individuare le esigenze per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, ma alle parti sociali non è riconosciuto alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Conseguentemente anche l’INL con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021 ha espresso la necessità di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, pertanto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, non si dovrà tener conto di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.
In tali casi, chiarisce l’INL, occorrerà verificare esclusivamente se il ricorso al lavoro intermittente sia ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.
Con particolare riferimento al lavoro intermittente nel settore dell’autotrasporto, L’INL ricorda che il Ministero del Lavoro ha chiarito come l’attuale contrattazione collettiva di settore non contenga specifiche previsioni sull’individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. Di conseguenza, ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive , si deve fare riferimento alla citata tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
Stante la formulazione della disposizione contenuta nell’anzidetta tabella il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.
Data rilascio: 10.2.2021