La Legge di Bilancio 2025, (L. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiate ed entrata in vigore con decorrenza 1 Gennaio 2025, ha stabilito diverse novità in materia di tassazione, con riferimento alla detassazione dei fringe benefits, alla tassazione agevolata dei premi di risultato, al trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali ad uso promiscuo ed ai rimborsi spese.
Anche per il 2025 e sino al 2027, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente:
- fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico, che dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto (indicando i codici fiscali dei figli a carico).
Viene altresì introdotta una nuova esenzione fino a 5.000 euro all’anno per i rimborsi per canoni di locazione e spese di manutenzione per i primi due anni ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2025 al 31.12.2025, con reddito inferiore a 35.000 euro nell’anno precedente all’assunzione e che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora esso sia oltre 100 chilometri dalla precedente residenza.
Confermata anche per il 2025 e fino al 2027 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.
La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre modificato il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025 si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
Da ultimo, la manovra ha stabilito che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, anche in assenza di titoli di viaggio nominativi.
Data rilascio 3.1.2025