In attuazione del comma 137, art. 1 della Legge n. 205/2017, con il messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, l’INPS ha comunicato l’incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, da parte dei datori di lavoro, tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria.
Come noto, dal 1° gennaio 2013 l’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (sostituito dall’articolo 1, comma 250, della legge n. 228/2012) ha introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all’ASpI (ora NASpI).
La legge 205 del 27 Dicembre ha introdotto modifiche alla disciplina del suddetto contributo, dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.
In particolare, l’articolo 1, comma 137, della citata legge dispone che “A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017“.
La norma prevede dunque un raddoppiamento del ticket licenziamenti, poiché dispone che l’aliquota percentuale, fissata dall’art. 2, comma 31, della Legge 92/2012, passi dal 41% del massimale NASpI all’82%.
Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%); dunque per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3), mentre per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, come già chiarito con circolare n. 44/2013.
Il ticket resta invece invariato (41% del massimale NASpI) per i datori di lavoro che procedano a licenziamenti individuali, a prescindere dal limite dimensionale e dalla motivazione.
Data rilascio: 16.2.2018