Con la sentenza n. 8419 del 5 Aprile 2018, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento adottato da un datore di lavoro, nei confronti di un proprio dipendente, affetto da una grave malattia che aveva causato una inabilità permanente al lavoro.
Nello specifico è stato sentenziato che “in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore, e dall’altro, l’adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall’interesse dello stesso lavoratore”.
I giudici della Suprema Corte (confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli), dunque, hanno ritenuto possibile il riconoscimento della legittimità del licenziamento, sulla base dei seguenti presupposti:
- In azienda non sussistevano posizioni alternative di pari livello o di livello inferiore congrue, in un’ottica di “repechage” (termine utilizzato in giurisprudenza nell’ambito della fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cui quest’ultimo è considerato legittimo solo se non esistono altre mansioni attribuibili al lavoratore in esubero);
- Un’ eventuale assegnazione parziale in una determinata posizione, avrebbe comportato riflessi non trascurabili sull’organizzazione aziendale.
La suddetta sentenza mette in rilievo il limite obiettivo nel bilanciamento degli interessi tra datore di lavoro e lavoratore; infatti l’attribuzione di mansioni compatibili con uno stato di inabilità permanente al lavoro non deve collidere con l’interesse del datore di lavoro, che non è tenuto a stravolgere l’organizzazione dell’impresa con pregiudizio anche per le altre posizioni dei lavoratori.
Data rilascio: 11.5.2018